|
Con lo scopo di disciplinare in modo organico ed omogeneo a livello nazionale le condizioni generali da valere per la ricostruzioni di pneumatici, L'Associazione di categoria (AIRP) ha elaborato il seguente decalogo di norme comuni di comportamento adottate su basi volontaristiche dagli operatori del settore.
ACCETTAZIONE E SELEZIONE PREVENTIVA
Tutte le carcasse avviate alla ricostruzione sono sottoposte ad uno scrupoloso esame preventivo da parte dei tecnici del Ricostruttore i quali, mediante l'impiego d'adeguate attrezzature, accertano le condizioni d'idoneità alla lavorazione. Le carcasse non ritenute idonee alla ricostruzione sono restituite al cliente nelle condizioni fisiche in cui si trovano al termine degli anzidetti controlli preventivi, senza che il cliente possa rivendicare alcun indennizzo.
DIFETTI O AVARIE DURANTE LA LAVORAZIONE
Nel caso in cui durante la lavorazione, nelle carcasse emergessero difetti, sfaldamenti scollaggi di tele, o altre avarie non rilevabili in fase di selezione preventiva, il ricostruttore ne potrà sospendere il decorso e potrà provvedere alla restituzione delle carcasse difettose nello stato in cui esse si trovano, senza che il cliente possa rivendicare alcun indennizzo.
EVENTUALE DECLASSAMENTO DEI PNEUMATICI
Se nel corso della selezione preventiva o durante le successive fasi di lavorazione, emergessero difetti tali da non garantire l'utilizzo del pneumatico ricostruito nelle condizioni d'impiego pari a quelle della carcassa originale il ricostruttore potrà in alternativa a quanto stabilito nel punto 2 procedere al declassamento del pneumatico stesso previa autorizzazione da parte del cliente. In caso d'autorizzazione, il Cliente s'impegna implicitamente ad utilizzare il pneumatico ricostruito nel rispetto dei nuovi limiti.. In tale ipotesi gli indici delle caratteristiche originali non più ritenuti idonei al nuovo impiego dovranno essere asportati dalla carcassa, mentre sul fianco del pneumatico ricostruito dovranno essere impressi in modo indelebile i nuovi indici e le nuove limitazioni d'impiego.
RECLAMI
Qualsiasi reclamo inerente a qualità, tipo e stato della merce deve essere comunicato dal cliente al ricostruttore entro otto giorni dal ricevimento della merce stessa. Qualora si tratti di difetti occulti, il termine d'otto giorni decorre dal momento della loro rilevazione. I ritorni di merce non previamente concordati ed autorizzati non sono accettati. Il cliente non può far valere in giudizio qualsiasi pretesa riguardante la qualità della merce o presunti vizi della medesima, se prima non ha provveduto all'integrale pagamento del relativo importo. Non sono ammessi al reclamo i pneumatici utilizzati in modo improprio per quanto concerne indici di velocità, codice di carico, caratteristiche funzionali del battistrada, limitazioni d'impiego di cui al punto 3.Il ricostruttore si riserva la facoltà di effettuare sulla merce presentata in reclamo tutti gli esperimenti tecnici del caso, per essere nella condizione di pronunciarsi con piena conoscenza sì di causa, sulla natura delle avarie denunciate.
DIFETTI O AVARIE IN ESERCIZIO
I difetti o le avarie riscontrati sui pneumatici ricostruiti durante il loro utilizzo, purché attribuiti ad imperfetta lavorazione, danno luogo a bonifici proporzionali all residua profondità di scultura battistrada rilevata al momento del reclamo, sia per quanto riguarda la loro ricostruzione eseguita su carcassa di proprietà dl cliente, sia per quanto riguarda il pneumatico ricostruito completo di carcassa. L'attribuzione alla lavorazione di difetti o avarie restano in ogni caso d'esclusiva ed insindacabile pertinenza dei tecnici del ricostruttore. I pneumatici ricostruiti presentati al reclamo, se accettati o bonificati, non vengono restituiti. A puto titolo esemplificativo strappi o lacerazioni della carcassa, distacchi del materiale preesistente, rigonfiamenti o soffiature di tele, o rotture del tallone, non sono normalmente attribuibili a difetti di lavorazione. Tali avarie, pertanto esonerano il ricostruttore da ogni responsabilità.
TOLLERANZE
S'intendono ammesse in ogni caso le tolleranze previste dalle norme CUNA in materia di pneumatici e dal capitolato LTH 90 AIRP relativamente alle caratteristiche dei materiali impiegati nella ricostruzione.
GARANZIE E RESPONSABILITÀ'
Ai sensi e per gli effetti degli art.1.487 e 1.488 del codice civile, la garanzia sui pneumatici ricostruiti è limitata ai casi previsti al precedente punto 5. Nessuna responsabilità può essere attribuita al ricostruttore per danni diretti o indiretti causati a persone o cose, in dipendenza di roture, scoppi, o altri difetti di qualsiasi natura, su pneumatici ricostruiti.
USO E MANUTENZIONE
Non diversamente dal pneumatico nuovo di fabbrica, anche per il pneumatico ricostruito debbono essere rigorosamente mantenuti i valori della pressione d'aria indicati dal costruttore del veicolo in relazione alle diverse condizioni d'esercizio. Il pneumatico ricostruito deve essere sottoposto a periodici controlli per accertare le condizioni generali d'uso al quale è stato ragionevolmente destinato. E' indispensabile rispettare in ogni circostanza e condizione d'esercizio il codice di velocità e l'indice di carico riportati sul fianco dei pneumatici stesso, nonché le prescrizioni e le raccomandazioni emanate sia a livello nazionale che internazionale, in materia di norme d'uso e di manutenzione.
CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE
Qualsiasi rapporto diretto o indiretto col ricostruttore sottintende la piena conoscenza e l'integrale accettazione delle presenti "condizioni generali unificate".
FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie sarà competente il Foro nella cui giurisdizione il ricostruttore ha la propria sede legale.
|
|